L.R.
14 MAGGIO 2003, N. 9
"Ulteriori
modificazioni e integrazioni delle leggi regionali 18.4.1997, n. 14 (Norme
sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle
Aziende sanitarie locali), 14.10.1998,
n. 34 (Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative
agli Enti locali e per l'organizzazione e l'esercizio delle stesse a livello
locale - Modificazioni e integrazioni legge regionale 10.4.1995, n. 28), 9.3.1979, n. 11
(Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e dell'attività
contrattuale) e 9.3.2000, n.
19 (Disciplina dei territori montani e delle Comunità Montane e
modificazione della legge regionale 2.3.1999, n. 3)".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 21
maggio 2003, n. 21
ARTICOLO
1
(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 18
aprile 1997, n. 14)
1.
L'articolo 1 della legge regionale n. 14/1997 è sostituito dal seguente:
"Art.
1
(Oggetto)
1.
La presente legge detta norme sull'amministrazione e sull'uso del patrimonio
immobiliare della Regione, nonché su quello delle aziende sanitarie locali, al
fine di semplificare le procedure gestionali, di ottimizzare la spesa corrente,
di reperire risorse per progetti di sviluppo economico e sociale e per la
conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione.".
ARTICOLO
2
(Sostituzione
dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14)
1.
L'articolo 2 della legge regionale n. 14/1997 è sostituito dal seguente:
"Art.
2
(Programma
di politica patrimoniale)
1.
Il Consiglio regionale approva, con cadenza triennale, su proposta della Giunta
regionale adottata, previa concertazione ai sensi dell'articolo 5 della legge
regionale n. 13/2000, il Programma di politica patrimoniale.
2.
Il Programma di politica patrimoniale di cui al comma 1, in coerenza con gli
obiettivi del Documento annuale di programmazione, detta gli indirizzi per il
Piano attuativo annuale di cui all'articolo 3, relativamente:
a)
agli immobili da destinare a sede degli uffici e servizi regionali;
b)
alla individuazione degli immobili regionali da destinare ad attività
produttive, a progetti di sviluppo o comunque di pubblico interesse;
c)
alla valorizzazione dei beni immobili del demanio e del patrimonio regionale,
del patrimonio agro-forestale e del patrimonio disponibile;
d)
all'acquisizione di beni immobili;
e)
alla dismissione patrimoniale.".
ARTICOLO
3
(Sostituzione
dell'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14)
1.
L'articolo 3 della legge regionale n. 14/1997 è sostituito dal seguente :
"Art.
3
(Piano
attuativo annuale)
1.
La Giunta regionale approva il Piano attuativo annuale, con il quale specifica
le azioni da porre in essere nell'anno di riferimento per dare attuazione agli
indirizzi del Programma triennale e definisce le modalità operative per la
gestione del Fondo speciale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare di
cui all'articolo 4.
2.
La Giunta regionale trasmette per conoscenza al Consiglio regionale il Piano
attuativo annuale contestualmente al disegno di legge inerente il bilancio
annuale di previsione.".
ARTICOLO
4
(Modificazione
dell'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1997 n. 14)
1.
Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 14/1997 è sostituito dal
seguente:
"1.
La Giunta regionale per la determinazione degli indirizzi di gestione delle
risorse di cui alla lett. b) dell'articolo
5, attiva le procedure di concertazione previste dalla legislazione
vigente".
ARTICOLO
5
(Modifiche
e integrazioni dell'articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14)
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 14/97 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
alla lettera b) dopo le parole: "di demanio pubblico regionale"
aggiungere le seguenti parole: "e
dei beni del patrimonio indisponibile";
b)
alla lettera e) le parole: "compatibilmente con l'interesse generale della
Regione e la natura del bene" sono sostituite con le parole: "nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 15";
c)
dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"f
bis) il trasferimento del patrimonio
regionale agli enti locali, ai sensi dell'articolo 17 della legge
regionale 14 ottobre 1998, n. 34.".
ARTICOLO
6
(Sostituzione
dell'articolo 10 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14)
1.
L'articolo 10 della legge regionale n. 14/1997 è sostituito dal seguente:
"Art.
10
(Stima
dei beni)
1.
Le procedure di acquisto, alienazione e permuta di beni immobili vengono
attivate, sulla base del Piano attuativo annuale di cui all'articolo 3, dal
competente servizio regionale, previa acquisizione di stima anche mediante
perizia asseverata.".
ARTICOLO
7
(Modifiche
ed integrazioni dell'articolo 11 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14)
1.
Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 14/1997 è sostituito dal seguente:
"1.
Gli acquisti , le alienazioni e le permute di beni immobili sono disposte con
deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione della attestazione
effettuata dall'ufficio competente, della congruità del prezzo conseguito
all'esito della procedura.".
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 14/1997 sono
aggiunti i seguenti commi:
"2
bis. L'alienazione di compendi aziendali, aziende agricole e unità immobiliari
destinate ad uso abitativo principale può essere effettuata in favore del
conduttore quando lo stesso ne abbia il godimento da almeno due anni.
2
ter. Nel caso di cui al comma 2 bis l'alienazione può essere effettuata in
deroga a quanto previsto al comma 1:
a)
mediante il pagamento in unica soluzione di un prezzo ridotto del venti per
cento rispetto a quello definito ai sensi dell'articolo 10;
b)
mediante pagamento immediato di una quota non inferiore al trenta per cento del
prezzo di cessione, calcolato ai sensi dell'articolo 10, con dilazione di
pagamento della parte rimanente in non più di anni quindici, ad un interesse
pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del
prezzo dilazionata.
2
quater. L'amministrazione regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione
del Piano attuativo annuale di cui all'articolo 3, nel quale sia prevista per l'anno di riferimento
l'alienazione di una unità immobiliare che rientra nella ipotesi di cui al
comma 2 bis, ne dà comunicazione formale al conduttore, il quale, nei
centoventi giorni successivi, può
richiedere l'alienazione a suo vantaggio ai sensi dei commi 2 bis e 2
ter. In assenza di richiesta da parte del conduttore, l'alienazione avviene
seguendo le procedure ordinarie.
2
quinquies. Quando l'alienazione è disposta ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter, il
bene non può essere alienato per anni 10, ovvero fino al pagamento finale del
prezzo, qualora lo stesso venga corrisposto ai sensi della lettera b) del comma
2 ter.".
ARTICOLO
8
(Modificazione
dell'articolo 12 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14)
1.
Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 14/1997 le parole: "alla
competente commissione consiliare" sono sostituite dalle parole: "al
Consiglio regionale".
ARTICOLO
9
(Integrazione
della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14)
1.
Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 14/1997 è aggiunto il seguente:
"Art.
13-bis
(Trasferimento
del patrimonio agro-forestale
regionale)
1.
I beni agro-forestali già facenti parte del demanio forestale dello Stato,
compresi nel patrimonio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, o
comunque da questa amministrazione trasferiti alla Regione in attuazione
dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, nonché gli altri beni agro-forestali a qualsiasi titolo pervenuti alla
Regione, sono trasferiti al patrimonio indisponibile dei comuni in ragione
della loro ubicazione.
2.
Dal trasferimento sono esclusi:
a)
i fabbricati e le relative aree di sedime;
b)
i terreni e le aree boschive che rivestono interesse regionale.".
ARTICOLO
10
(Integrazione
della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19)
1.
Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19/2000 dopo le parole:
"al comma 1" aggiungere le
parole: "dell'articolo 13-bis della legge regionale n. 14/97".
ARTICOLO
11
(Modificazione
della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11)
1.
Gli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 11/79 come sostituiti
dall'articolo 15 della legge regionale n. 14/1997 sono sostituiti dal seguente:
"Art.
15
(Uso
della proprietà pubblica)
1.
I beni di proprietà pubblica per natura
o per destinazione, classificati come
demaniali o patrimoniali indisponibili, possono formare oggetto di:
a)
uso pubblico generale;
b)
uso diretto da parte della Amministrazione regionale o di enti pubblici per
l'esercizio dei compiti istituzionali;
c)
uso particolare, comunque compatibile con la natura del bene e la sua
destinazione, mediante concessione temporanea a soggetti pubblici o privati,
anche a titolo gratuito, ove tale uso risponda ad un interesse di carattere
generale condiviso;
d)
uso particolare, comunque compatibile con la natura del bene e la sua
destinazione, mediante concessione temporanea a soggetti pubblici o privati, a
titolo oneroso, con fissazione di un canone stabilito sulla base dei valori di
mercato.".
ARTICOLO
12
(Integrazione
della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14)
1.
Dopo l'articolo 15 della legge
regionale n. 14/1997 sono aggiunti i seguenti:
"Art.
15-bis
(Trasferimento
di beni)
1.
I beni del patrimonio regionale stabilmente destinati all'esercizio di funzioni
delle province e dei comuni possono essere trasferiti agli stessi a titolo
gratuito.
2.
Il trasferimento dei beni di cui al comma 1, è disposto con Decreto del
Presidente della Giunta regionale, ai
sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 1998,
n. 34.
3.
I beni di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera e), già facenti parte del patrimonio dei comuni, con vincolo di
destinazione sanitaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed aventi
interesse storico o culturale, ovvero caratterizzati da un ruolo strategico
nell'ambito degli strumenti urbanistici, possono essere ceduti direttamente al
comune in cui gli stessi insistono, al valore di stima del bene, quando lo
stesso ne faccia formale richiesta, entro sei mesi dall'approvazione del Piano
di cui al comma 3 dell'articolo 18.
Art.
15-ter
(Altre
forme di utilizzo dei beni regionali)
1.
La Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto dalla specifica
normativa, come forma di incentivazione
per l'esercizio associato delle funzioni comunali, può mettere a disposizione
mediante comodato gratuito ai comuni derivanti da fusione fra comuni, alle
unioni di comuni, alle comunità montane e alle associazioni intercomunali,
propri beni patrimoniali, previa convenzione che disciplini, in particolare, la
destinazione d'uso dell'immobile, la durata dell'utilizzo e gli oneri a carico
degli enti utilizzatori.".
ARTICOLO
13
(Integrazione
della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34)
1.
Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 34/98 dopo la parola:
"stesse" aggiungere le seguenti parole: ", senza vincolo di
destinazione".
2.
Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 34/98 dopo la parola:
"beni" sono soppresse le parole: "mobili ed".
3.
Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 34/98 è aggiunto il
seguente:
"2
bis. I beni mobili, ivi compresi i beni mobili registrati di proprietà della
Regione, utilizzati per l'esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate sono
trasferiti agli enti esercitanti le funzioni in misura corrispondente alle
esigenze di esercizio delle stesse.".
4.
Dopo il comma 6 dell'articolo 17 della legge regionale n. 34/98 sono aggiunti i
seguenti:
"6
bis. I beni di cui ai commi 1 e 2 sono ceduti nello stato di fatto e di diritto
in cui si trovano, con gli oneri ed i pesi connessi e con le relative
pertinenze.
6
ter. La gestione in uso o in comodato è disposta con atto che regola i rapporti
finanziari con gli enti delegati o subdelegati connessi alla manutenzione
ordinaria e straordinaria ed alle spese di gestione dei beni ceduti.".
ARTICOLO
14
(Sostituzione
dell'articolo 18 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14)
1.
L'articolo 18 della legge regionale n. 14/1997 è sostituito dal seguente:
"Art.
18
(Piano
del patrimonio delle aziende sanitarie)
1.
Le aziende sanitarie redigono il Piano triennale del patrimonio, nel quale
individuano:
a) i beni destinati o da destinare
all'erogazione di servizi e a sede degli uffici;
b)
i beni utilizzati per finalità di pubblico interesse da enti pubblici o privati
senza scopo di lucro, in virtù di accordi di programma o convenzioni;
c) i beni destinati o da destinare alla
produzione di reddito con l'indicazione dei proventi conseguiti o conseguibili
nonché delle azioni che si intendono intraprendere per ottimizzare la
redditività degli stessi;
d)
i beni di cui alla lettera a), destinati a sede di uffici o servizi, dei quali
si prevede la dismissione dall'uso, nel triennio, con la indicazione delle
ipotesi di riutilizzo;
e) i beni
che si intendono alienare nel triennio,
ivi compresi quelli destinati a sede di uffici o servizi, di cui si
prevede la dismissione dall'uso, indicando i tempi di alienazione e la
destinazione dei proventi.
2.
Il Piano di cui al comma 1, adottato dall'organo aziendale competente, è
trasmesso entro trenta giorni alla Giunta regionale, che può formulare
osservazioni. Il Piano è definitivamente approvato dall'organo aziendale
competente adeguandosi alle eventuali osservazioni e rilievi formulati dalla
Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento degli stessi.
3.
Il Piano, definitivamente approvato, viene trasmesso alla Giunta regionale e
diventa efficace con la comunicazione da parte della stessa, della
avvenuta presa d'atto.
4.
La Giunta regionale comunica tempestivamente al Consiglio regionale il piano corredato della relativa
presa d'atto.
5.
Il Piano viene aggiornato con cadenza almeno triennale ed in ogni caso entro
sei mesi dalla nomina del Direttore generale.".
ARTICOLO
15
(Norme finali e transitorie)
1.
In sede di prima applicazione della presente legge:
a)
la Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale la proposta di Programma
di politica patrimoniale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore e
comunica il piano attuativo annuale entro trenta giorni dalla approvazione
dello stesso;
b)
la concertazione istituzionale sul Programma di cui alla lettera a) prevista
dall'articolo 5, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000 n. 13, si
considera assolta con l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie
locali;
c)
l'alienazione dei beni immobili prevista dall'articolo 11 comma 2 bis della
legge regionale n. 14/1997, come aggiunto dall'articolo 7 comma 2 della
presente legge, può essere effettuata nell'ipotesi in cui il conduttore abbia
il godimento dei beni stessi da almeno due anni antecedenti l'entrata in vigore;
d)
i Piani triennali del patrimonio delle aziende sanitarie di cui all'articolo 18
della legge regionale n. 14/1997, come sostituito dall'articolo 14 della
presente legge, sono adottati entro un anno dalla entrata in vigore.
2.
La individuazione dei beni del patrimonio agro - forestale regionale da trasferire ai comuni ai sensi
dell'articolo 13-bis della legge regionale n. 14/1997, come aggiunto
dall'articolo 9 della presente legge, è effettuata dalla Giunta regionale entro
12 mesi dall'entrata in vigore.
3.
Fino al trasferimento previsto dal comma 2, i beni agro - forestali sono
gestiti dalle comunità montane sulla base di specifiche direttive impartite
dalla Giunta regionale.
ARTICOLO
16
(Abrogazioni)
1.
I commi 4 e 5 dell'articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1979,
n. 11 sono abrogati.
2.
L'articolo 17 della legge
regionale 9 marzo 1979, n. 11 è
abrogato.
3.
L'articolo 18 della legge
regionale 9/1979, n. 11, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale n. 14/1997,
è abrogato.
4.
L'articolo 17 della legge regionale
n. 14/1997 è abrogato.
5.
I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 2000,
n. 19 e successive modificazioni sono abrogati.